I "gravi indizi di colpevolezza" in tema di misure cautelari personali:
Recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale (Sentenza n. 33869/2025), sulla scia del più recente orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all'art. 273 c.p.p. in tema di misure cautelari non è da intendersi omologa a quella che qualifica lo scenario probatorio idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale nell'ambito del giudizio di merito, giacché al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento indiziario idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati (per questa ragione l’art. 273 c.p.p., comma 1 bis richiama l’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
Ugualmente in tema di misure cautelari personali, si segnala la Sentenza n. 47593/2024, Cassazione penale, Sezione Terza, con cui la Suprema Corte ha ribadito che nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p., rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le semplici prospettazioni di tesi alternative degli elementi indiziari.
Pertanto, l'obbligo per il P.M. di trasmissione al giudice, unitamente agli elementi posti a base della richiesta cautelare, di tutti gli elementi favorevoli all’indagato, ha riguardo soltanto a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche. Tra quelli ammessi v'è, ad esempio, l’interrogatorio reso innanzi al P.M. ex art. 375 c. 2 c.p.p. quando ha un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse (Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 32786 depositata il 3 ottobre 2025).
A cura di Avvocato Edoardo Poletto e Avvocato Antea Castelli.
Pubblicato in data 20 ottobre 2025.