Patrocinio a spese dello Stato
Il cd. " Gratuito patrocinio " garantisce il diritto alla difesa anche a chi non ha la possibilità economica di sostenere le spese legali. Nei procedimenti penali, lo Stato si fa carico dei costi del difensore quando il richiedente rientra nei limiti di reddito previsti dalla legge.
Va però ricordato che, ai sensi dell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 115/2002, le persone offese da determinati reati – come, ad esempio, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale o stalking – hanno diritto ad essere assistite con il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito. In questo modo viene rafforzata la tutela delle vittime e il loro pieno accesso alla giustizia.
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