Pena sospesa subordinata ad obblighi risarcitori:
La Suprema Corte, con recente pronuncia (Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 32858/2025), ha ribadito il principio per cui sono irrilevanti le vicende inerenti all’obbligazione civile, successive al decorso del termine fissato dal giudice per l’adempimento finalizzato al godimento della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.; di tal che l'adempimento agli “obblighi risarcitori” in qualunque forma effettuato dopo il decorso del termine cui è stato condizionato il detto beneficio, non ne impedisce la revoca.
E, invero, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento del suddetto diritto di credito vantato dalla persona offesa è uno strumento concepito dal legislatore per garantire che la condotta dell'imputato, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo riabilitativo insito all’istituto della sospensione condizionale della pena.
Perciò, il termine concesso per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, deve intendersi quale elemento essenziale della concessione del beneficio ed entro tale termine deve essere assolto l’obbligo condizionante, pena la revoca in sede esecutiva.
Viene fatta salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità all'adempimento non dipendente da atto volontario, ossia dovuta a causa non imputabile al condannato, perché ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Al fine di accertare tali circostanze, il giudice dell’esecuzione dovrà dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere, sulle quali opererà le dovute valutazioni a norma dell’art. 666, comma 5, c.p.p.
A cura di Avvocato Edoardo Poletto e Avvocato Antea Castelli.
Pubblicato in data 05 ottobre 2025.