Con la sentenza n. 10/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità riguardanti il nuovo art. 187 del Codice della Strada. La riforma del 2024 aveva eliminato il requisito dello "stato di alterazione", punendo formalmente la guida per il solo fatto dell'assunzione di droghe. La Consulta, pur "salvando" il testo, ne ha vincolato l'applicazione a criteri strettamente legati al principio di offensività.
La modifica legislativa mirava a superare le difficoltà probatorie legate all'accertamento clinico dell'alterazione. Tuttavia, i giudici rimettenti temevano una deriva irragionevole: punire chi avesse assunto sostanze giorni o settimane prima della guida, senza alcun rischio per la sicurezza.
La Corte ha stabilito che la norma non è incostituzionale, a patto di seguire un'interpretazione restrittiva:
- Presunzione di pericolo: Non occorre più provare l'effettiva alterazione del conducente (il cosiddetto "stato").
- Accertamento scientifico: È però necessario che nei liquidi corporei siano rinvenute quantità di sostanza che, secondo la scienza medica, siano generalmente idonee a determinare un'alterazione in un assuntore medio.
- Lasso temporale: La condotta è penalmente rilevante solo se posta in essere in un tempo ragionevolmente vicino all'assunzione, tale da influire sulle capacità di controllo del veicolo.
In sintesi, la Consulta trasforma il reato in una fattispecie di pericolo presunto, ma non astratto: il giudice deve comunque verificare che la presenza di stupefacente sia tale da minacciare concretamente la sicurezza stradale, evitando di punire condotte del tutto inoffensive.
A cura di Avvocato Edoardo Poletto e Avvocato Antea Castelli.
Pubblicato in data 20 gennaio 2026.