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Sequestro di persona a scopo di estorsione: illegittimo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, 05 novembre 2025

Sequestro di persona a scopo di estorsione: illegittimo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata:


Con la pronuncia n. 151 del 16 ottobre 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione (delitto previsto e punito dall'art. 630 c.p.), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui sancisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62 bis c.p., sull’aggravante della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p.

La questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte d’Assise di Roma in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e secondo comma, della Costituzione, prospettando l’irragionevolezza e la sproporzione del suddetto divieto di prevalenza, in particolare in relazione alla severità del trattamento sanzionatorio previsto per il suddetto reato.

Secondo il Collegio romano, infatti, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, determinando una reazione punitiva eccessiva rispetto alla concreta gravità del fatto, tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo, violerebbe il principio di proporzionalità della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., tradendo la funzione rieducativa sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost..

Come accennato, la Corte ha inoltre rilevato la violazione del principio di eguaglianza ex art. 3, primo comma, Cost., sottolineando l’irragionevolezza di un sistema che imponga un trattamento sanzionatorio identico a soggetti entrambi recidivi reiterati e responsabili del medesimo fatto di sequestro estorsivo, in presenza, per uno soltanto di essi, di elementi tali da giustificare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

Infine, la Corte ha richiamato il principio di offensività, ricavabile dall’art. 25, secondo comma, Cost., ribadendo che la pena deve sempre costituire la reazione ad una fattispecie concreta e non possa essere utilizzata quale strumento di controllo della pericolosità sociale desunta da qualità personali del soggetto o dalla sua storia criminale. Per l'effetto, la Consulta ha infine sottolineato come, di fronte ad una cornice edittale di straordinaria asprezza, sia necessario consentire al giudice di adeguare la risposta punitiva alle specificità del caso concreto, valorizzando non soltanto gli elementi oggettivi del fatto, ma anche i profili soggettivi e le caratteristiche specifiche della condotta o del soggetto agente. Profili che, giustappunto, trovano espressione soltanto nelle attenuanti generiche, le quali costituiscono il principale strumento di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.


A cura di Avvocato Edoardo Poletto e Avvocato Antea Castelli.

Pubblicato in data 05 novembre 2025.

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