Con una recente pronuncia (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4339/2026), la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha annullato senza rinvio una condanna per calunnia inflitta a una donna che aveva denunciato molestie sessuali. Il fulcro della decisione risiede nel superamento di un pericoloso "errore di prospettiva": l'idea che l'archiviazione di una denuncia per mancanza di prove comporti automaticamente la responsabilità penale del denunciante.
La Corte ribadisce che il reato di calunnia esige il dolo diretto: non basta che l'accusa risulti infondata, ma occorre la certezza che il denunciante abbia agito sapendo dell'innocenza dell'incolpato. L'autonomia tra il procedimento per il reato denunciato e quello per calunnia permette al giudice di rivalutare i fatti, ma vieta di trasformare un'archiviazione — decisione endoprocedimentale allo stato degli atti — in una prova di reità per la vittima.
Gli Ermellini censurano duramente l'uso di argomentazioni presuntive basate su pregiudizi morali (es. ritardo nella denuncia o assenza di testimoni).
In particolare:
- Progressione dichiarativa: Le variazioni nelle deposizioni delle vittime di traumi non sono indice di falsità, ma spesso l'esito di un faticoso percorso di rielaborazione.
- Rischi di sistema: Condannare per calunnia chi non riesce a provare un abuso avvenuto in contesti chiusi significherebbe introdurre una "calunnia presunta", scoraggiando le denunce e violando i moniti della Corte EDU contro la vittimizzazione secondaria.
In definitiva, l'infondatezza di una notizia di reato non può mai tradursi in una presunzione di malafede della vittima.
A cura di Avvocato Edoardo Poletto e Avvocato Antea Castelli.
Pubblicato in data 05 gennaio 2026.